mercoledì 10 febbraio 2016

Eredità: successione o donazione, cosa conviene di più? La donazione può essere uno strumento conveniente rispetto alla successione?

La donazione può essere uno strumento conveniente rispetto alla successione?
Spesso ci si chiede se sia più vantaggioso rinviare la devoluzione del patrimonio alla propria morte, con la redazione testamentaria o lasciando che sia la legge a regolare chi erediterà, o se invece sia preferibile pianificare la propria successione già in vita, donando parte dei propri beni a favore dei congiunti.

Certo, dal punto di vista fiscale, il legislatore ha riservato, nella disciplina legislativa vigente, la medesima applicazione impositiva alle due fattispecie. Pertanto, sotto un profilo sostanziale, tra le due situazioni non ci sono differenze.
Ecco in breve cosa prevede la normativa in vigore in Italia sia per le successioni che per le donazioni:

Imposte Successione e Donazione – tabella

SOGGETTIIMPOSTA
SUCC./DONAZ.
IMPOSTA
IPOTECARIA
IMPOSTA CATASTALE
Coniuge, figli e parenti in linea diretta4% oltre la franchigia di 1MIL euro2%1%
Fratelli e sorelle6% oltre i 100mila euro2%1%
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini collaterali fino al 3° grado6% no franchigia2%1%
Altri soggetti8% no franchigia2%1%
Se, da un lato, aliquote e franchigie sono le medesime, dall’altro, un’analisi ragionata deve considerare che i presupposti temporali per l’applicazione fiscale potrebbero essere differenti:
  • se ad esempio Tizio oggi dona a Caio, si applicheranno le imposte in vigore al preciso momento della sottoscrizione dell’atto di donazione;
  • se Tizio morirà tra 10 anni lasciando l’eredità a Caio si applicheranno le imposte in vigore in quel preciso momento. Chi può garantire che resteranno in vigore le aliquote attuali?Uno sguardo alle esperienze internazionali a noi più vicine, alla luce del processo (oramai inarrestabile) di armonizzazione europea, fa riflettere su come il sistema di imposizione italiano sia molto conveniente rispetto a quello, ad esempio, di paesi a noi vicini (segue grafico statistico dell’OCSE sul prelievo delle successioni e donazioni in percentuale al PIL – anni 2000, 2010, 2012).
grafico_prelievo_successioni_donanzioni
Per semplificare, se ipotizziamo ad esempio che un padre destini una somma di circa un milione di euro a suo figlio, oggi quest’ultimo pagherebbe:
  • in Germania circa 75 mila euro di imposte;
  • in Francia circa 195 mila euro di imposte;
  • in Gran Bretagna circa 250 mila euro di imposte;
  • in Italia pagherebbe zero (grazie all’abbattimento dovuto alla franchigia).
Appare dunque legittimo aspettarsi una revisione in futuro dell’attuale sistema di tassazione che, in caso di aumento delle aliquote o di diminuzione delle franchigie, porterebbe di sicuro a ritenere più conveniente una pianificazione immediata, tramite donazione dei propri beni a favore dei prossimi congiunti.
Cosa dire poi della base di calcolo della componente immobiliare? È fondata su un sistema di rendite catastali in molti casi bassissime; proprio per questo, a più riprese, si è vociferato di una futura riforma del catasto che andrebbe ad aggiornare tali valori rendendoli quanto più vicini possibili al loro reale valore immobiliare.
Un altro vantaggio della donazione risiede nel fatto che il donante si disfa del bene e, in questo modo, il carico fiscale sullo stesso è rimesso al donatario, così come al donatario è rimesso il pagamento delle imposte di donazione. Quest’ultimo, però, ha il vantaggio di poter godere sin da subito della disponibilità di un bene che altrimenti avrebbe probabilmente solo in seguito, con l’apertura della successione derivante della morte del de cuius.
Tuttavia, se esaminiamo più approfonditamente la prospettiva del donatario, potrebbero emergere dei limiti alla donazione rispetto alla successione: potrebbe essere difficile rivendere un immobile di provenienza donativa, poiché potrebbero astrattamente configurarsi dei problemi legati alla tutela di eventuali legittimari lesi o pretermessi, così come di eventuali terzi aventi causa dal donatario. Infatti, solo trascorsi 20 anni dalla trascrizione, il terzo acquirente di un immobile donato non correrà rischi e comunque, solo decorsi 10 anni dalla morte del donante, saranno prescritte eventuali azioni volte a scardinare la donazione. Per non parlare poi della conseguente difficoltà di ottenere un’ipoteca sull’immobile donato, alla luce di questa instabilità dell’acquisto.
Dall’altro versante, è innegabile che la donazione possa essere di ausilio per il donante nel regolare anticipatamente la sua eredità, potendo egli pianificare una distribuzione equa dei beni che sarebbero oggetto di eredità solo al momento della sua morte (sempre purché siano rispettate le quote di legittima). Eppure, a ben vedere, anche confezionare un testamento porterebbe al medesimo risultato.
In definitiva, il discrimine di convenienza tra donazione e successione pare dettato più che altro – a seconda delle prospettive – da quanto si è disposti ad attendere di entrare nella disponibilità dei beni piuttosto che disfarsi della disponibilità degli stessi. Tutte considerazioni che non possono comunque prescindere dalle future scelte di politica fiscale del legislatore, apparentemente propenso, per le ragioni anzidette, ad incrementare la base impositiva.
Marco Marson – Centro Studi CGN

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